STATUTO
“APS Incontri con la Natura per la Salvaguardia del Creato don Paolo Chiavacci”
Approvato dall’assemblea dei soci in data 03/07/2021
Art. 1 (Denominazione e sede)
L’Associazione “Incontri con la Natura per la Salvaguardia del Creato don Paolo Chiavacci” già costituita in data 20/10/2002 diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “APS Incontri con la Natura per la Salvaguardia del Creato don Paolo Chiavacci”. Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale in via Santa Lucia 45 nel Comune di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, presso il Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci”.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2
(Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea deliberà l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina dei lavori assembleari e l’Organo di amministrazione può deliberare l’eventuale regolamento di altri aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Art. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 5
(Finalità e Attività)
L’Associazione, promossa da un gruppo d’amici e sostenitori dell’opera di don Paolo Chiavacci, s’ispira ai principi e ai valori cattolici, è priva di scopo di lucro, è costituita per l’esclusivo perseguimento di scopi solidaristici e si riconosce nell’originalità del pensiero di don Paolo Chiavacci, fondatore del Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci”. Al riguardo assume quindi particolare significato il termine “incontri”, che dà a tutte le creature una uguale dignità e richiede allo studioso umiltà di atteggiamento e sincerità d’intenzioni.
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra cui:
• promuovere e approfondire la conoscenza del Creato e al fine di concorrere alla sua salvaguardia;
• sostenere ed incrementare lo studio della figura e dell’opera di don Paolo Chiavacci.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
• attività prevista alla lett. D dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
• attività prevista alla lett. E dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
• attività prevista alla lett. F dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
• attività prevista alla lett. H dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• attività prevista alla lett. I dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
• attività prevista alla lett. K dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
• attività prevista alla lett. V dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :
• organizzare, a favore di anziani, studenti, disabili, giovani e di qualsiasi persona che ne senta l’esigenza, occasioni di approfondimento culturale sul tema dell’ambiente e della sua tutela;
• mettere a disposizione dei soggetti di cui al punto precedente luoghi in cui poter entrare in contatto con il Creato, al fine di conoscerlo ed apprezzarlo;
• organizzare e/o partecipare a mostre, incontri, convegni, dibattiti;
• pubblicare libri, opuscoli, manoscritti, quaderni, cartoline e manifesti;
• effettuare sperimentazioni e ricerche, e più in generale svolgere ogni attività ritenuta utile per acquisire e mantenere le competenze necessarie;
• offrire, attraverso attività di tipo naturalistico, momenti di conforto e distrazione ad anziani, disabili e più in generale a persone che, per le loro condizioni fisiche o psichiche, possano trarre giovamento da tali attività;
• promuovere attività di studio e ricerca rivolta ad acquisire conoscenze, abilità e competenze negli ambiti statutari;
• organizzare e/o partecipare a corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti, studenti, appassionati riconosciuti da enti pubblici e/o privati;
• organizzare ed eseguire laboratori didattici e di divulgazione scientifica per soci e terzi;
• organizzare escursioni didattiche e culturali per soci e terzi.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.
Art. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Tali soggetti saranno rappresentati in seno alla nostra associazione da un loro delegato, in ogni caso è garantito esclusivamente l’esercizio dell’elettorato attivo.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. L’Organo di amministrazione indica, con propria delibera, i documenti che devono corredare la domanda di iscrizione. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
I soci sono ordinari od onorari.
• Sono soci ordinari coloro che sono ammessi a far parte dell’Associazione a seguito di loro domanda, accettata dall’Organo di amministrazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.
• Sono soci onorari coloro che, indipendentemente dalla presentazione della domanda, sono iscritti a seguito di delibera dell’Organo di amministrazione. Esso può iscrivere non più di due soci onorari in ragione di anno solare scegliendoli tra persone che abbiano acquisito particolari meriti nell’ambito degli scopi dell’Associazione. I Soci Onorari posso partecipare alle riunioni assembleari, ma non hanno diritto di voto e non possono candidarsi alle cariche sociali.
A tutti i soci viene consegnata una tessera, la cui validità è limitata all’anno solare in corso, qualunque sia la data d’iscrizione.
Art. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• frequentare i locali dell’associazione;
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma delle attività;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
• prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art. 23;
• votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
• essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
e il dovere di:
• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo di amministrazione. Sono esenti dal pagamento della quota i soli soci onorari.
Art. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Art. 9
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e decadenza.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Organo amministrativo.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato e ratificata alla prima assemblea utile.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
La qualità di socio si perde per decadenza, essa si verifica nei confronti di quei soci che non paghino la quota sociale per due anni consecutivi.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Art. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea degli associati;
• l’Organo di amministrazione;
• il Presidente;
• l’Organo di controllo;
• l’Organo di revisione;
• il Collegio dei Probiviri;
• Il Collegio Contabile.
All’interno dell’Organo di Amministrazione sono previste le cariche di Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario. Possono candidarsi agli organi sociali elettivi i soli soci maggiorenni. In assemblea possono votare tutti i soci, anche minorenni attraverso il genitore o chi ne fa le veci.
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 11
(L’assemblea)
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’Organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
L’Assemblea viene convocata normalmente presso la sede sociale o, in caso di impossibilità, in altro luogo sito all’interno del territorio dei Comuni di Pieve del Grappa e Borso del Grappa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’Organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• elegge, a scrutinio segreto, il Presidente e i Consiglieri;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 15
(Organo di amministrazione)
L’Organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’Organo di amministrazione è composto da numero 9 (nove) membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche maggiorenni associate con diritto di voto, 8 consiglieri e il Presidente.
I membri dell’Organo di Amministrazione sono eletti dall’assemblea tra le persone fisiche maggiorenni associate con diritto di voto.
In sede di nomina dell’Organo di Amministrazione ogni associato può esprimere fino ad un massimo di 8 preferenze.
Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell’Organo.
Qualora non fossero presenti nominativi non eletti, l’Organo di Amministrazione potrà utilizzare l’istituto della cooptazione, come previsto dall’art. 2386 del Codice Civile. La nomina dovrà essere ratificata dalla successiva riunione dell’Assemblea.
Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
a) eseguire le deliberazione dell’Assemblea;
b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
c) amministra l’Associazione;
d) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione tramite il regolamento interno;
e) eleggere al suo interno il Vice Presidente (che sostituisce in tutto a per tutto il Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo), il Tesoriere e il Segretario;
f) attua le deliberazioni dell’assemblea;
g) predispone il Bilancio di esercizio, e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
h) predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
i) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
j) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
k) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
l) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts);
m) disciplina l’ammissione degli associati;
n) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
o) delibera sull’esclusione degli associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell’associazione è il Presidente dell’Organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’Organo di amministrazione.
Art. 16
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Organo di amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’Organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 17
(Il Tesoriere)
Il Tesoriere è eletto dall’Organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l’Organo di amministrazione ed a rieleggibile.
Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili, effettua i pagamenti e gli incassi, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Art. 18
(Il Segretario)
II Segretario è eletto dall’Organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l’Organo di amministrazione ed è rieleggibile.
II Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta di ogni altro libro sociale, eccettuati quelli di competenza del Tesoriere, cura la tenuta a l’aggiornamento dell’elenco soci.
Art. 19
(Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
I probiviri non possono essere contemporaneamente membri dell’Organo di Amministrazione o dell’Organo di Revisione.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili per non oltre tre mandati.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.
Art. 20
(il Collegio Contabile)
L’Assemblea ordinaria potrà attribuire, di concerto tra i soci, il controllo contabile sull’Associazione ad un Collegio Contabile, composto da almeno due (2) membri eletti dall’Assemblea tra i soci maggiorenni o perone esterne all’associazione.
Il Collegio dei Revisori opera fino ai limiti di cui all’art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.
Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Il Collegio Contabile nella sua prima riunione, può eleggere, nel proprio seno, il proprio Presidente.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito dell’Associazione.
Tra i compiti del Collegio Contabile dei conti ci sono:
• la verifica con periodicità almeno annuale della regolare tenuta della contabilità sociale;
• la verifica della corretta rilevazione nelle scritture contabili.
Art. 21
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’Organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 22
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 23
(Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
b) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione.
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione;
e) il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo di controllo;
f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo di amministrazione.
Art. 24
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
• quote associative;
• contributi pubblici e privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• rendite patrimoniali;
• proventi da attività di raccolta fondi;
• rimborsi da convenzioni;
• proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts;
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Art. 25
(I beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
Art. 26
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 27
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 28
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 29
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
Art. 30
(Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
Art. 31
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 32
(Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Art. 33
(Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
Art. 34
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 35
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 36
(Norma transitoria)
1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del
Veneto. 04/04/2019